IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 5, commi 3 e 4 della legge 24  febbraio  1992,  n.
225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Vista l'ordinanza di protezione civile  n.  2948  del  25  febbraio
1999, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  con  cui  e'  stata
affidata  al  Presidente  della  regione   Campania   pro-tempore   -
Commissario  delegato,  la  progettazione   e   realizzazione   delle
integrazioni  e  degli  adeguamenti   funzionali   dei   sistemi   di
collettamento e depurazione degli  impianti  di  Acerra,  Marcianise,
Napoli Nord, Foce  regi  Lagni  e  Cuma,  al  fine  di  garantire  la
compatibilita' ambientale delle attivita' depurative e di assicurarne
la  conformita'  ai  criteri  di  sicurezza  ambientale  e  sanitaria
definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare per gli scarichi nei corpi idrici superficiali; 
  Considerato che in virtu' dei poteri conferiti dalla  sopra  citata
ordinanza il Commissario delegato ha provveduto, previo  espletamento
di una gara ad  evidenza  pubblica,  all'affidamento  in  concessione
quindicennale con il sistema della finanza di progetto alla Hydrogest
Campania S.p.A. dei lavori per l'adeguamento e/o realizzazione  degli
impianti di depurazione in argomento; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3654
del 1 febbraio 2008, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  che
dispone in ordine all'espletamento, in regime ordinario, di tutte  le
iniziative necessarie al definitivo superamento della  situazione  di
criticita' nel settore delle bonifiche e delle acque in Campania, con
contestuale  trasferimento  delle  opere  e  degli  interventi   alle
amministrazioni ed agli enti ordinariamente competenti; 
  Considerato  che  in  attuazione  del  predetto  provvedimento,  il
Commissario  delegato,   attesa   la   durata   quindicennale   della
concessione ha provveduto a trasferire la concessione di cui trattasi
alla regione Campania, quale proprietaria  delle  strutture  e  degli
impianti; 
  Considerato che a  seguito  del  contenzioso  instauratosi  tra  la
regione Campania e la  Hydrogest  S.p.A.  a  causa  delle  reciproche
contestazioni   relative   ad    inadempimenti    contrattuali,    la
concessionaria ha  ottenuto  dal  Tribunale  di  Napoli  l'emanazione
dell'ordinanza  n.  4339/11  che   ha   imposto   all'Amministrazione
regionale di riprendere in consegna le opere affidate in gestione,  e
dell'ordinanza  del  21  dicembre  2011  recante  la  nomina  di   un
ausiliario e l'indicazione delle modalita' di subentro della  Regione
nella gestione degli impianti; 
  Considerata l'insussistenza, allo stato, delle  condizioni  per  il
subentro  della  regione  Campania  nella  gestione   diretta   degli
impianti, attesa da un lato  la  carenza  di  una  struttura  tecnico
gestionale interna idonea ad assolvere a tali funzioni, dall'altro la
giuridica  impossibilita',  stante  i  vincoli  di  bilancio  per  il
contenimento della spesa pubblica,  di  procedere  all'assunzione  di
personale da adibire al funzionamento ed alla  messa  a  norma  degli
impianti medesimi; 
  Considerato altresi' che l'attuale condizione  strutturale  in  cui
versano gli impianti, non rispondenti alle  prescrizioni  tecniche  e
normative non rendono possibile  l'affidamento  della  sola  gestione
attraverso l'espletamento delle procedure di gara in via d'urgenza; 
  Considerata quindi la grave situazione di pericolo  per  la  tutela
dell'ambiente, della salute ed  igiene  pubblica,  per  la  sicurezza
delle persone e delle cose determinata dalle possibili interruzioni o
disfunzioni nella gestione degli impianti di depurazione  di  Acerra,
Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni e Cuma; 
  Ravvisata quindi, la necessita' di  consentire  l'espletamento,  in
termini di somma urgenza, delle iniziative finalizzate ad  assicurare
la prosecuzione, senza soluzione di  continuita'  della  gestione  ed
adeguamento ambientale dei predetti impianti; 
  Ritenuto che nella fattispecie in esame sussistano i presupposti di
necessita' ed urgenza per l'adozione di un'ordinanza non  derogatoria
ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della citata legge n. 225/1992; 
  Vista la nota del Presidente della Giunta regionale della  Campania
del 13 febbraio 1992; 
  Sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A far data  dall'entrata  in  vigore  della  presente  ordinanza
l'Ing. Luigi Bosso subentra alla  regione  Campania  in  qualita'  di
Commissario delegato nella gestione, fino al  31  marzo  2013,  degli
impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli
Nord, Foce Regi Lagni e Cuma. 
  2. Il Commissario delegato provvede altresi', in termini  di  somma
urgenza, all'adeguamento alla  normativa  vigente  in  materia  degli
impianti di cui al comma 1. 
  3. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  2  la  regione  Campania
provvede all'immediato trasferimento al  Commissario  delegato  degli
impianti di collettamento e depurazione in rassegna, unitamente  alla
pertinente documentazione tecnica e contabile, e puo' avvalersi delle
unita'  di  personale  attualmente  in  servizio  presso  i  medesimi
impianti, con costituzione di rapporti di lavoro a tempo  determinato
di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013. 
  4. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti  conferiti,  e'
riconosciuto  un  compenso  mensile  omnicomprensivo  pari  ad   euro
4.694,04. 
  5. Il Commissario delegato, per l'espletamento degli adempimenti di
cui alla presente ordinanza, puo'  avvalersi  di  societa'  a  totale
partecipazione pubblica,  nonche'  della  collaborazione  dell'ISPRA,
dell'ARPAC, degli uffici  tecnici  regionali,  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali
e non territoriali, che  operano  nell'ambito  delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione  vigente,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  6. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il  Commissario
delegato e'  altresi'  autorizzato  ad  avvalersi,  in  posizione  di
comando, del personale delle amministrazioni e degli enti di  cui  al
comma  5  nel  limite  complessivo  di  otto  unita',  di   cui   due
appartenenti  alla  carriera  dirigenziale  e   sei   alla   carriera
direttiva, ovvero, nell'ipotesi in cui dette figure professionali non
siano disponibili presso  le  medesime  amministrazioni  od  enti,  a
stipulare  corrispondenti  contratti  di   collaborazione   a   tempo
determinato di durata non superiore al termine del 31 marzo 2013. 
  7. Agli oneri di personale derivanti dal comma 3 e, nel  limite  di
euro 700.000,00, dai commi 4 e 6 si provvede a valere  sulle  risorse
di cui al comma 8. 
  8. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della  presente
ordinanza,  stimati   in   65   milioni   di   euro,   si   provvede,
prioritariamente, mediante il versamento sulla contabilita'  speciale
di cui al comma 9 dei canoni correnti e pregressi maturati  e  ancora
non versati da parte dei soggetti obbligati ai comuni od  ai  gestori
del Servizio idrico  integrato  per  il  servizio  di  depurazione  e
collettamento degli impianti di cui al comma 1. La regione  Campania,
ferme restando le proprie attribuzioni in merito alla gestione  degli
adempimenti relativi alla riscossione dei predetti canoni, impartira'
le conseguenti direttive ai  soggetti  tenuti.  La  regione  Campania
provvede, altresi', a trasferire sulla predetta contabilita' speciale
l'eventuale differenza tra le somme versate  ai  sensi  del  presente
comma, fino a concorrenza di quelle necessarie per l'attuazione della
presente ordinanza, con le risorse stanziate nel bilancio  regionale,
capitoli 1657, 1662 e 1663. 
  9. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma  8  e'  autorizzata
l'apertura presso la tesoreria statale  di  un'apposita  contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  10. Il Commissario delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n.  225  e
successive modificazioni ed integrazioni.